Regolamento per antenne dei cellulari

Titolo per esteso dell'incarico
Redazione del regolamento ai sensi della Legge 22 febbraio 2001,
n. 36 articolo 8 comma 6
Localizzazione
Comune di Buggiano (PT)
Committente
Comune di Buggiano (PT)
Attività svolte
Studio di inquadramento urbanistico, lettura critica della legislazione vigente e della giurisprudenza, redazione del Regolamento, incontri pubblici
Periodo di svolgimento
Inizio incarico maggio 2006, approvazione regolamento da parte del Consiglio comunale maggio 2007

Intoduzione

Nel maggio del 2006 il Comune di Buggiano ha commissionato a ELEMENTI la redazione del regolamento comunale degli impianti di telefonia mobile ex art.8, comma 6, legge n.36/2001 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici".

In breve le attività svolte si possono così riassumere:

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Inquadramento normativo e giurisprudenziale

Ciò che emerge dal quadro normativo e giurisprudenziale è che ai Comuni viene riconosciuto il diritto di adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici in virtù dell'art. 8, comma 6, della L 36/2001 indipendentemente dalle previsioni delle legislazioni regionali.

L'ente comunale può introdurre divieti specifici di localizzazione, distanze minime e prescrizioni di specifiche caratteristiche strutturali e funzionali solo ove ciò sia necessario per il soddisfacimento di esigente correlate al corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti (in considerazione di interessi estetici e paesaggistici), ovvero alla minimizzazione delle esposizioni ai campi elettromagnetici sul territorio comunale (che implica la preventiva rilevazione dei livelli di esposizione presenti nelle diverse aree) e compatibilmente con la adeguata funzionalità del servizio pubblico di telefonia radiomobile.

Non è legittimo individuare fasce di rispetto attorno a qualsivoglia aree sensibili sulla base di criteri elettromagnetici, perchè questo si tradurrebbe in una via suriettiva per imporre soglie di esposizione inferiori a quelle di legge.

Per il perseguimento di questi obiettivi di minimizzazione dell'esposizione e dell'impatto paesaggistico-ambientale è da ritenersi legittimo l'adozione di un piano per le installazioni, per la definizione del quale richiedere ai gestori la presentazione di adeguata documentazione.

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Stima del livello di esposizione ai CEM

L'Amministrzione comunale non aveva sufficienti risorse per commissionare una completa mappatura dei CEM sul proprio territorio. Si è sopperito a questo deficit di informazione combinando:

Da una analisi comparativa è stato possibile rilevare una ottima corrispondenza tra valori misurati anche con strumentazione e periodi diversi, e le simulazioni derivanti dai dati nominali dei sistemi di trasmissione.

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I valori massimi in prossimità delle stazioni si mantengono in ogni caso inferiori ad 1 V/m, e con valori molto deboli nelle zone più abitate e del centro città.

È stato quindi possibile prevedere che, con una opportuna disposizione dei siti, l'installazione di sistemi trasmittenti aggiuntivi sul comune, possono comportare un miglioramento delle caratteristiche di ricezione dei segnali radiotelefonici, pur mantenendo i valori massimi del campo nell'ambito di quelli riscontrati nello studio.

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Inquadramento territoriale

Sono state identificate le porzioni del territorio con caratteristiche significative per la scelta dei siti di installazione delle stazioni radio base:

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Articolazione del regolamento

Finalità e obiettivi del regolamento sono:

A questo scopo si prevede una zonizzazione ed alcuni specifici articoli per regolamentare il posizionamento delle antenne sul territorio:

Aree non idonee: nelle quali la localizzazione degli impianti di telefonia è ritenuta non idonea in virtù della destinazioni d'uso data dai vigenti strumenti di pianificazione o dalla necessità di salvaguardare elementi del territorio di particolare pregio paesistico e ambientale.

Aree di attenzione: nelle quali, in virtù della specifica vincolistica esistente e in relazione al loro interesse paesaggistico ambientale, la realizzazione degli impianti richiede specifici criteri localizzativi e formali al fine di minimizzarne l'impatto paesistico e ambientale.

Aree sensibili: sono le aree particolarmente sensibili all'esposizione ai campi elettromagnetici in relazione alla loro destinazione d'uso (asili, scuole, ospedali, case di cura, aree verdi attrezzate, aree destinate all'infanzia, aree di particolare densità abitativa).

Le antenne possono essere installate in ogni punto del territorio comunale a parte che nelle aree non idonee, la minimizzazione dell'esposizione ai CEM, non potendo essere assoluta, deve essere perseguita in via prioritaria nelle aree sensibili.

Al fine di perseguire efficacemente gli obiettivi, attraverso una visione sistematica e completa delle previsioni di sviluppo degli impianti, si prevede che i gestori delle reti di telefonia mobile interessati presentino al comune, con cadenza quadriennale, il programma di sviluppo della propria rete che intendono realizzare, sulla base del quale viene redatto il "Piano Comunale di sviluppo della rete di telefonia mobile".

Nessuna antenna può essere installata se non contemplata nel Piano comunale.

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